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STATUTI

 

 

 

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, FINANZIAMENTO

 

 

 

Art. 1

 

1) Con il nome "Sempre Uniti” è costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede a Balerna, Ticino, Svizzera

 

2) Essa è senza scopo di lucro. È apartitica e aconfessionale.

 

 

Art. 2

 

Scopo dell’associazione è il sostegno a progetti di aiuto umanitario operanti in paesi cosiddetti in via di sviluppo.

Promuovere e organizzare progetti mirati; raccogliere fondi e materiale per: ospedali, case per anziani, asili, scuole, università, ecc…

"Sempre Uniti" si prefigge, attraverso una costante informazione e regolari azioni di sensibilizzazione, promosse presso i soci e i sostenitori, di gettare solide basi per il conseguimento dello scopo sociale, di creare occasioni di confronto e di collaborazione fra le persone e gli enti attivi nel volontariato.

 

 

Art. 3

 

Le entrate dell’associazione consistono in:

 

* tassa sociale

* offerte e donazioni

* entrate dalle regolari azioni di sensibilizzazione

 

Gli impegni dell'Associazione saranno garantiti unicamente dal suo patrimonio.

E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

 

 

 

 

II. QUALITÀ DI SOCIO

 

 

 

Art. 4

 

1) L’associazione è composta da soci attivi e soci sostenitori.

 

2) Può essere socio attivo chi svolge attività di volontariato sociale, condivide lo scopo dell’associazione e paga la quota sociale.

 

3) Può essere socio sostenitore chi, con propri contributi, aiuta l’associazione a raggiungere i suoi obiettivi.

 

 

 

 

III. ORGANIZZAZIONE

 

 

 

Art. 5

 

Gli organi dell’associazione sono:

 

* l'Assemblea

* il Comitato

* l'organo di revisione

 

 

Art. 6

 

1) L'Assemblea generale ha luogo almeno una volta all'anno.

 

2) Sono di competenza dell'Assemblea generale:

 

* la nomina del Comitato e dell'organo di revisione

* l'esame e l'approvazione del consuntivo annuale, dopo aver preso visione del rapporto di revisione

* l'esame e l'approvazione dei programmi d'attività

* l'esame e l'approvazione del preventivo annuale

* la definizione della quota sociale

* l'ammissione e l'espulsione dei soci

* la modifica dello statuto

* lo scioglimento dell’associazione

 

3) Ogni socio attivo dispone di un voto.

 

4) I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.

 

5) L'Assemblea può deliberare, in prima convocazione, se almeno la metà dei soci attivi è presente.

Ove ciò non sia il caso, deve essere riconvocata entro breve tempo e può deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

 

6) L'Assemblea prende le proprie decisioni a maggioranza dei voti dei soci attivi presenti.

In caso di parità si procede ad una seconda votazione.

Se anche questa dovesse dare risultato di parità, la trattanda verrà riportata alla prossima Assemblea.

 

7) Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione si rinvia agli articoli 11 e 12 del presente statuto.

 

8) Le assemblee sono convocate dal Comitato o da un quinto dei soci attivi.

La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno, è inviata ai soci almeno due settimane prima dell'Assemblea.

 

 

Art. 7

 

1) Il Comitato dell’associazione è composto da almeno cinque persone.

 

2) Il Comitato è convocato dal presidente o da almeno tre soci.

 

3) Sono di competenza del Comitato:

 

* la nomina del presidente dell’associazione, scelto fra i soci del Comitato stesso

* la nomina del segretario e del cassiere

* l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale

* l'amministrazione e la rappresentanza dell’associazione nei confronti di terzi

* l'allestimento del consuntivo e del preventivo d'esercizio

* l'assunzione e la gestione del personale dell'ufficio, a cui può delegare parte delle sue competenze.

* la convocazione dell'Assemblea

* l'espletazione di compiti non espressamente delegati ad un altro organo

 

4) Il Comitato può delegare le sue competenze al proprio interno.

 

5) Il Comitato può costituire commissioni con incarichi particolari, composte da soci e/o esterni.

 

6) Il Comitato delibera se almeno la metà dei soci è presente.

 

7) Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente ha valore doppio.

 

 

Art. 8

 

1) L'organo di revisione è composto da due persone o da una società di revisione esterna.

 

2) Esso esamina i conti annuali e presenta al Comitato un rapporto sulla gestione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione

 

 

Art. 9

 

1) La durata delle cariche è fissata in due anni.

 

 

Art. 10

 

L’associazione è vincolata di fronte a terzi dalle firme congiunte del presidente e di un socio designato del suo Comitato.

 

 

Art. 11

 

Le proposte di modifica dello statuto devono essere notificate ai soci quattro settimane prima dell'Assemblea, che decide a maggioranza assoluta dei soci attivi presenti o con presa di posizione scritta.

 

 

Art. 12

 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata quattro settimane prima, che decide a maggioranza assoluta dei soci attivi, o presenti o con presa di posizione scritta.

L'eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento sarà destinato ed un Ente o Associazione che persegua fini umanitari analoghi.

 

 

 

 

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

 

Art. 13

 

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile svizzero.

 

 

Art. 14

 

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea costitutiva del 08 ottobre 2004 ed entra in vigore immediatamente.